{"id":10277,"date":"2022-01-10T19:08:14","date_gmt":"2022-01-10T18:08:14","guid":{"rendered":"http:\/\/www.osservatorioanalitico.com\/?p=10277"},"modified":"2022-01-10T19:08:14","modified_gmt":"2022-01-10T18:08:14","slug":"lintelligence-nel-diritto-internazionale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.osservatorioanalitico.com\/?p=10277","title":{"rendered":"L\u2019Intelligence nel diritto internazionale"},"content":{"rendered":"<div id=\"attachment_10280\" style=\"width: 590px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img aria-describedby=\"caption-attachment-10280\" decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"size-large wp-image-10280\" src=\"http:\/\/www.osservatorioanalitico.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/abu-super-cop-580x291.jpg\" alt=\"Abu Omar\" width=\"580\" height=\"291\" srcset=\"https:\/\/www.osservatorioanalitico.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/abu-super-cop-580x291.jpg 580w, https:\/\/www.osservatorioanalitico.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/abu-super-cop-280x140.jpg 280w, https:\/\/www.osservatorioanalitico.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/abu-super-cop-768x385.jpg 768w, https:\/\/www.osservatorioanalitico.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/abu-super-cop-300x151.jpg 300w, https:\/\/www.osservatorioanalitico.com\/wp-content\/uploads\/2022\/01\/abu-super-cop.jpg 1198w\" sizes=\"(max-width: 580px) 100vw, 580px\" \/><p id=\"caption-attachment-10280\" class=\"wp-caption-text\">Abu Omar<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Il diritto internazionale e l\u2019intelligence. Non \u00e8 semplice, anche quando le regole sono codificate\u2026ma quante volte seguite in tutti gli Stati? In quelli occidentali o con un certo\u00a0 tipo di \u2018democrazia\u2019 quasi sempre, ma in altri \u2026no. Di seguito la lezione interessante del prof. de Guttry.<\/em><\/p>\n<p><em>Il Direttore scientifico: Maria Gabriella Pasqualini<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Andrea de Guttry, Ordinario di Diritto Internazionale della Scuola Superiore Sant\u2019Anna, Pisa, ha tenuto una lezione su \u201cL\u2019Intelligence nel diritto internazionale\u201d, nell\u2019ambito del Master in Intelligence dell\u2019Universit\u00e0 della Calabria, diretto dal prof. Mario Caligiuri.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cSiamo tutti spiati ma tutti spiamo allo stesso tempo\u201d. Cos\u00ec ha esordito De Guttry citando il testo di Ashley Deeks <em>You spy, I spy, we all spy<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale incremento dell\u2019attivit\u00e0 di spionaggio lo si deve attribuire soprattutto alle tecnologie che si stanno rendendo disponibili in questi anni. Esse per\u00f2 non sono neutre, poich\u00e9 determinano danni e costi in termini economici, politici, sociali e di sicurezza. Vanno perci\u00f2 disciplinate, rendendo necessario comprendere le regole internazionali che possano armonizzare o limitare il fenomeno dello spionaggio internazionale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il professore ha cos\u00ec in primo luogo chiarito che, pur non essendoci una definizione vincolante di spionaggio a livello internazionale, potremmo utilizzare quella del MI6 britannico: <em>processo di ottenimento di informazioni illegali relative a segreti politici, economici, industriali o militari<\/em>. La raccolta di tali informazioni pu\u00f2 avvenire tramite fonti umane e mezzi tecnici.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le fonti umane possono essere agenti <em>de jure<\/em> o agenti <em>de facto<\/em> ai quali si potrebbero aggiungere, in violazione dei propri obblighi, anche agenti diplomatici regolarmente accreditati sullo Stato. L\u2019agente <em>de jure<\/em> \u00e8 un funzionario dello Stato, mentre l\u2019agente <em>de facto<\/em> viene reclutato e pu\u00f2 essere sia interno allo Stato, dove vengono svolte quelle attivit\u00e0 di spionaggio, sia esterno. Nonostante tutti gli Stati concordino che inviare spie non sia considerato sbagliato dal punto di vista morale e politico, questi agenti non hanno uno status riconosciuto dal diritto internazionale. Unica eccezione \u00e8 prevista per l\u2019agente diplomatico che gode di uno status di immunit\u00e0 assoluta ed inviolabile e se scoperto mentre svolge attivit\u00e0 di spionaggio pu\u00f2 essere dichiarato \u201cpersona non grata\u201d e avere 48 ore di tempo per abbandonare il paese.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">De Guttry ha poi spiegato che lo spionaggio in tempo di guerra \u00e8 meglio regolamentato di quello in tempo di pace. In tempo di guerra, infatti, si applica la disciplina del Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra, che stabilisce che se una spia agente delle forze armate di una parte in conflitto viene catturata dalla parte avversaria, sar\u00e0 trattato come spia e non ha diritto allo status di prigioniero di guerra. Invece se la spia viene catturata dopo aver concluso la propria attivit\u00e0 di spionaggio sar\u00e0 trattata come prigioniero di guerra, senza responsabilit\u00e0 per le azioni di spionaggio. In tempo di pace, gli Stati non possono interferire nelle sovranit\u00e0 degli altri Stati. Sono operanti, infatti, convenzioni che prevedono l\u2019esercizio della sovranit\u00e0 in ambito territoriale, marino e spaziale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un problema delicato \u00e8 se e in che modo sia possibile svolgere attivit\u00e0 di spionaggio nello spazio atmosferico. Sono considerate illecite le attivit\u00e0 quando usurpano funzioni che spettano esclusivamente allo Stato. Se si tratta invece solo di una raccolta di informazioni, non tradotta in altre attivit\u00e0 e senza nessuna conseguenza, questa \u00e8 allora da ritenersi lecita. In generale, pur mancando una chiara legislazione internazionale che possa regolamentare lo spionaggio in tempo di guerra e di pace, ci si pu\u00f2 riferire tuttavia ad alcune fonti. Tra esse sono annoverati i trattati, le norme di diritto internazionale consuetudinario, i principi generali di diritto, le norme cogenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I trattati &#8211;\u00a0 \u00a0ha ricordato il professore &#8211; vanno interpretati da quello che emerge chiaramente o oggettivamente dal testo e secondo le regole di interpretazione codificate nella Convenzione di Vienna, non secondo le regole di interpretazione del diritto interno. Fra le varie fattispecie di fonti, rientra il <em>Manuale di Tallin<\/em>, che pur non essendo un trattato vero e proprio ma un documento di <em>soft law<\/em>, identifica qualche limite all\u2019attivit\u00e0 di spionaggio nell&#8217;ambito di un conflitto armato, soprattutto per quanto riguarda le attivit\u00e0 cibernetiche.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il professore ha ricordato una fattispecie tipicamente italiana: una sentenza della Corte di Cassazione che si \u00e8 differenziata da quella di altri Stati nel caso della vicenda Abu Omar, precisando che gli agenti degli altri Stati non godono di una particolare tutela giuridica, a meno che non sia esplicitamente prevista. Noi abbiamo invece invocato la norma opposta nel caso dei due mar\u00f2 in India.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il professore ha ricordato inoltre che per identificare le attivit\u00e0 di spionaggio occorrono tre presupposti: dimostrare che gli altri Stati abbiano violato la sovranit\u00e0, verificare se \u00e8 attribuibile la responsabilit\u00e0 dello Stato e infine fare comunque precedere all&#8217;eventuale contenzioso una trattativa pacifica per cercare di raggiungere un accordo. A dimostrazione di come, comunque, la legislazione interna di tutti gli Stati del mondo criminalizzi lo spionaggio e il furto di informazioni riservate, de Guttry ha illustrato il caso Biot con un\u2019esercitazione di simulazione e role-playning tra gli studenti del Master.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In conclusione i punti centrali della lezione di de Guttry potrebbero essere considerati i seguenti. Primo: non ci sono accordi internazionali per quanto attiene lo spionaggio. Secondo: la ragione della mancanza di questi accordi \u00e8 che gli Stati negano ufficialmente di svolgere attivit\u00e0 di spionaggio ma \u00e8 noto che tutti lo attuino. In terzo luogo: l&#8217;attivit\u00e0 di spionaggio in tempo di guerra \u00e8 codificata in molto preciso e prevede infatti qual \u00e8 lo stato giuridico della spia, prima, durante e dopo il conflitto. In quarto luogo: lo spionaggio in tempo di pace va regolato attraverso norme che vanno individuate attraverso quanto previsto in diverse aree, perch\u00e9 non esiste una disciplina organica. In quinto luogo: esistono all&#8217;interno di tutti gli Stati norme che valgono ovviamente solo nell&#8217;ambito territoriale della sovranit\u00e0 degli Stati che disciplinano l&#8217;attivit\u00e0 dello spionaggio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a9www.osservatorioanalitico.com \u2013 Riproduzione riservata<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il diritto internazionale e l\u2019intelligence. Non \u00e8 semplice, anche quando le regole sono codificate\u2026ma quante volte seguite in tutti gli Stati? In quelli occidentali o con un certo\u00a0 tipo di \u2018democrazia\u2019 quasi sempre, ma in altri \u2026no. Di seguito la lezione interessante del prof. de Guttry. 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